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Modulo 3 – Sezione 2

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Modulo 2
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Modulo 3 – Sezione 2

In questa sezione trovi:

  • indicazioni di base sulla normativa in fase di prevendita
  • indicazioni di base sulla normativa in fase di vendita
  • indicazioni di base sulla normativa in fase di post vendita
  • focus su: cookies e GPDR
  • indicazioni di base su sicurezza
Il Consiglio europeo ha adottato il 27 febbraio 2018 un regolamento che vieta i blocchi geografici ingiustificati (geo-blocking) nel mercato interno. I blocchi geografici sono una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di annullare gli ostacoli al commercio elettronico evitando la discriminazione fondata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.

Per approfondimenti

Enterprise Europe

Servizio di supporto

La rete Enterprise Europe offre su questi temi un servizio di consulenza online. Utilizzando il modulo di domanda che ti segnaliamo è possibile formulare domande e ottenere chiarimenti. Il modulo prevede l’inserimento di alcuni dati personali e dell’impresa e uno spazio per la formulazione della domanda di 3000 caratteri.

Quadro normativo

Il commercio elettronico, come abbiamo visto nei Moduli precedenti, offre molti vantaggi, ma comporta, ovviamente, anche il rispetto di obblighi normativi. In questa pagina ti presentiamo una panoramica delle norme da rispettare nella gestione di contratti di vendita e di prestazione di servizi a distanza e alcuni punti di riferimento per l’approfondimento e il supporto. Come premessa, possiamo affermare che la vendita online deve essere conforme alle leggi dell’UE, includendo sia leggi specificamente legate all’e-commerce sia leggi relative alla privacy. Le norme mirano a proteggere i diritti dei consumatori e a evitare pratiche che possano trarre in inganno i consumatori.

N.B. Le informazioni riportate su questa pagina si riferiscono esclusivamente alle vendite B2C.

Prevendita - Dovere di informazione

Dovere di informazione

Nella fase di pre-vendita è  necessario fornire una serie di informazioni precise al consumatore e devono essere messe a disposizione del consumatore le condizioni generali di vendita. I potenziali clienti di un sito di e-commerce devono avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare l’acquisto e fare scelte consapevoli. Gli operatori, d’altro canto, potranno operare in maniera più trasparente e funzionale. Prima di concludere il contratto occorre fornire al cliente le informazioni elencate di seguito, in modo chiaro e comprensibile.

  • I dati del venditore: la sua identità; l’indirizzo fisico e l’e-mail; il numero di telefono (se disponibile). Se si tratta di società di persone e/o di imprese individuali, va indicata la partita IVA).
  • Le principali caratteristiche del bene venduto o del servizio offerto
  • Consegna e restituzione
  • Prezzi, pagamenti e tariffe: il prezzo del bene o servizio – incluse tutte le spese aggiuntive, come tasse, spese di consegna, spese postali etc.; modalità di pagamento e sistemi di pagamento accettati; le spese di comunicazione a carico del cliente per la conclusione del contratto, se superiori alle tariffe di base (ad esempio, le chiamate a tariffa maggiorata per i contratti da concludere per telefono); le condizioni riguardanti depositi da versare; le condizioni riguardanti le garanzie finanziarie date. Se il venditore intende fatturare l’uso di una modalità specifica di pagamento, per es. con carta di credito, la tariffa non può essere superiore al costo effettivo che il venditore deve sostenere per l’operazione di pagamento. In alcuni paesi è vietato fatturare tali tariffe.
  • Codice di condotta e condizioni contrattuali: le modalità di accesso al codice di condotta pertinente; la durata del contratto e le condizioni per recederne.
  • Diritto di recedere dall’acquisto: le condizioni, le scadenze e le procedure; modulo specifico di recesso; l’obbligo per il cliente di pagare i servizi (o i servizi pubblici) già erogati durante il periodo di recesso (ad es. se il cliente ha chiesto la fornitura immediata subito dopo la conclusione del contratto e ha deciso successivamente di recedere dal contratto); l’obbligo per il cliente di pagare per restituire le merci e una stima del costo della restituzione dei beni che non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta (ad es. le merci voluminose); atti che comportano la revoca o la perdita del diritto (ad es. aprire un DVD o CD sigillato); atti ai quali il diritto di recesso non si applica (ad es. norme per le merci deperibili). In tal caso non è necessario comunicare le suddette norme sul diritto di recesso*.
  • Garanzie e risoluzione delle controversie: meccanismi per la gestione dei reclami; meccanismi extra-giudiziali per risolvere le controversie; un richiamo all’esistenza di una garanzia giuridica per le merci; condizioni per un eventuale servizio postvendita o garanzie commerciali.

*Nell’allegato I della Direttiva 2011/83/UE sono riportate indicazioni precise per la compilazione  di un modulo informativo sulle condizioni per il recesso.

 

Prevendita - Modalità di informazione

Modalità di informazione

Le informazioni elencate vanno fornite in modo chiaro e facilmente comprensibile.

Subito prima che il cliente effettui l’ordine (prima che faccia clic su un pulsante per pagare/procedere con l’acquisto) e vicino al pulsante il venditore deve indicare chiaramente e in modo ben visibile:

  • le principali caratteristiche del bene o servizio
  • il prezzo complessivo, incluse tutte le spese aggiuntive
  • la durata e le condizioni per recedere dal contratto
  • l’eventuale durata minima degli obblighi contrattuali del consumatore.

Il cliente deve inoltre avere la possibilità di confermare che, una volta effettuato l’ordine, è tenuto a effettuare il pagamento. Per esempio: il pulsante “Conferma ordine” deve indicare chiaramente la sua funzione, cioè recare il testo “Ordina e paga”.

Caselle preselezionate: non è possibile utilizzare caselle preselezionate quando si richiedono pagamenti supplementari per servizi aggiuntivi, ad es. l’assicurazione di viaggio quando si prenota un volo. Il cliente deve sempre avere la possibilità di autorizzare esplicitamente pagamenti supplementari.

Il venditore che attiva una linea telefonica dedicata per le domande e/o i reclami della clientela riguardanti i contratti, deve garantire che le chiamate siano fatturate alla tariffa di base per le telefonate normali.

È vietato utilizzare linee telefoniche a tariffa maggiorata per queste finalità.

 

Vendita di contenuti digitali

In caso di vendita online di contenuti digitali (musica, video o software), il venditore deve informare il cliente anche su:

  • l’interoperabilità dei contenuti con il rispettivo hardware e software
  • la funzionalità dei contenuti, ad esempio eventuali limitazioni geografiche riguardanti l’uso e l’autorizzazione a fare copie personali.

Quando il cliente inizia ad accedere ai contenuti, scaricandoli, via streaming o in altro modo, non può più recedere dal contratto.

Tuttavia, prima occorre dare al cliente la possibilità di dare il proprio consenso esplicito in proposito e di accettare di rinunciare al diritto di recesso non appena inizia il download, ecc.

Occorre inoltre includere una conferma del consenso e dell’accettazione della rinuncia al diritto di recesso nella conferma del contratto inviato al cliente.

Vendita - Conferma del contratto

Conferma del contratto

Al momento della conferma del contratto, è necessario fornire per iscritto le informazioni obbligatorie. La conferma deve avvenire su un supporto duraturo (lettera, e-mail, ecc.), ma può anche essere inviata a un account personale sul sito del venditore al quale il cliente ha accesso.

Occorre confermare il contratto quanto prima, al più tardi alla consegna delle merci o prima dell’erogazione del servizio.

Post vendita - Diritto di recesso

Diritto di recesso

Se sono state fornite tutte le informazioni necessarie sul diritto di recesso, il cliente ha 14 giorni per recedere dal contratto senza incorrere in sanzioni e senza dover indicare un motivo:

  • per le merci: 14 giorni dalla consegna
  • per i servizi: 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Per i contratti misti, come, ad esempio, quelli che offrono beni come oggetto principale del contratto con l’aggiunta di servizi supplementari – si applica il diritto di recesso per i beni, vale a dire fino a 14 giorni dopo la consegna. Per i contratti che offrono servizi come oggetto principale del contratto – con l’aggiunta di servizi supplementari – si applica il diritto di recesso per i servizi, vale a dire fino a 14 giorni dopo la conclusione del contratto.

In tutti i casi, il periodo è esteso al giorno lavorativo successivo se termina in un fine settimana o un giorno festivo.

Se le informazioni necessarie non sono state fornite, il cliente ha un anno in più per recedere dal contratto. Se nel corso di questo periodo di un anno il venditore fornisce le informazioni necessarie, il periodo di recesso di 14 giorni inizia dal momento in cui le informazioni sono fornite.

 

Obblighi del venditore in caso di recessione dal contratto

Il venditore deve restituire i soldi ricevuti (o annullare il pagamento) entro 14 giorni dalla notifica del recesso. Il venditore può trattenere il rimborso finché non ha ricevuto la merce dal cliente o una prova dell’effettivo invio della merce. Il cliente paga il costo della restituzione della merce (tranne quando il venditore non lo ha informato in anticipo a questo proposito o nel caso in cui siano definite modalità diverse).

Il venditore deve rimborsare le spese di consegna originali (ma non eventuali costi supplementari se il cliente ha scelto un’opzione di consegna (ad es. espressa) più costosa di quella standard).

Prima di recedere dal contratto, il cliente può solo esaminare la merce come se fosse in un negozio, per potersi accertare che sia quella ordinata e desiderata. Se il cliente ha utilizzato la merce prima di restituirla, il venditore può chiedere un rimborso per la diminuzione del valore dovuta all’uso.

 

Recesso da servizi

Se, su richiesta del cliente, il venditore ha iniziato a erogare il servizio ordinato (ad esempio, l’installazione di un sistema di allarme) prima del termine del periodo di recesso e il cliente decide di recedere dal contratto, quest’ultimo deve pagare i servizi erogati fino a quel momento.

Le principali eccezioni alle regole sul recesso riguardano i contratti per:

  • un servizio che il venditore ha già eseguito integralmente, con il consenso del cliente, prima della decisione di quest’ultimo di recedere dal contratto
  • merci deperibili (ad es. determinati prodotti alimentari)
  • merci sigillate che, per motivi igienici, non possono essere restituite una volta aperte
  • merci su misura prodotte in base alle richieste specifiche del cliente o chiaramente personalizzate
  • media sigillati (registrazioni audio e video o software) dai quali il cliente ha rimosso l’imballaggio
  • giornali e riviste (è tuttavia possibile recedere da un abbonamento)
  • alloggi per le vacanze, noleggio di automobili, servizi di ristorazione e relativi al tempo libero, se il venditore si è impegnato a prestare i servizi ad una data o entro un periodo specifici.

 

Esempio garanzia e recesso di Amazon

Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

Post vendita - Regole per la consegna

Regole per la consegna

Se non diversamente indicato nel contratto, il venditore è tenuto a consegnare la merce senza indebito ritardo non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Se è impossibile consegnare entro 30 giorni o entro la scadenza concordata, il cliente può chiedere la consegna entro una scadenza successiva.

Se la consegna non avviene entro la nuova scadenza, il cliente può recedere dal contratto e chiedere un risarcimento.

Eccezione

Se la data di consegna specificata è essenziale (ad esempio, per un vestito da sposa), il cliente può recedere dal contratto immediatamente e ha diritto a essere rimborsato integralmente se la merce non è consegnata entro la data inizialmente concordata.

Il venditore è responsabile degli eventuali danni alla merce durante la consegna, tranne quando il cliente provvede direttamente alla consegna incaricando un trasportatore. Il venditore è sempre responsabile della merce trasportata da un vettore incaricato da lui.

Focus on Cookies

I cookie sono dei piccoli file di testo necessari affinché il server del sito web che li ha installati possa ottenere informazioni sulla specifica attività che l’utente compie su quelle pagine web. Detti file possono essere temporanei e cancellarsi al termine della singola sessione oppure possono rimanere “nascosti” nei meandri delle cartelle del nostro pc, rientrando in collegamento con l’applicazione web ogni volta che l’utente si riconnette al medesimo server remoto. I cookie non sono pericolosi e senza di essi molti siti web non potrebbero funzionare. Il cookie più diffuso è quello “di sessione” che contiene i dati relativi al login o al “carrello” e-commerce o alla scelta del volo che state acquistando: è necessario per dare alle pagine che troviamo durante il percorso di navigazione o d’acquisto, le informazioni relative alle nostre scelte. Senza questi cookie i siti con aree riservate o con percorsi “a step” non potrebbero esistere. Esistono poi i cookie non essenziali, tramite i quali l’applicazione web “studia”  le azioni, le preferenze, i dati relativi all’utente. Questo avviene a fini di analisi, per conoscere quali siano le provenienze dei visitatori, gli strumenti di connessione, la frequenza delle visite, le preferenze di determinate pagine al posto di altre, così da poter migliorare sempre più il servizio offerto. Altre volte, invece, l’installazione dei cookie avviene a fini di marketing, per non “disperdere” le pubblicità e selezionare il target esatto a cui mostrate un determinato banner o annuncio. Il cookie che “conosce” le nostre preferenze, ci mostrerà esclusivamente advertising alla quale potenzialmente siamo più interessati, con ottimizzazione delle campagne. È proprio, in particolare, su questi ultimi file che è intervenuta la legge a tutela della privacy del consumatore, stabilendo strette direttive a cui tutti i siti internet devono adeguarsi, dando la possibilità all’utente di conoscere cosa sta avvenendo nel substrato di un sito web e di decidere se accettare, eliminare, bloccare determinati cookie.

La normativa italiana sulle modalità di utilizzo dei cookie da parte degli operatori internet si basa sui contenuti di un testo emanato, sotto forma di provvedimento, nel maggio 2014, dal  Garante della Privacy, recante l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, parte dal recepimento di numerose Direttive comunitarie in tema di protezione dei dati personali e dai suggerimenti pervenuti all’Autorità Garante da parte dei maggiori operatori nei servizi di comunicazione elettronica, dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche i cui interessi sono stati toccati dalla pubblicazione del regolamento. Il provvedimento ha espressamente previsto che ad esso debba adeguarsi qualsiasi sito internet effettui un “utilizzo dei cookie” nei confronti di cittadini italiani, indipendentemente dal fatto che il sito stesso, o il suo gestore, abbia sede nel nostro Paese o all’estero. La regolamentazione della gestione dei cookie prende spunto dalla normativa italiana vigente in materia di trattamento dei dati personali: l’articolo 122 del Codice della Privacy prevede infatti che le informazioni derivanti dalla tracciatura del profilo di un utente, possano essere utilizzate esclusivamente se tale utente ha manifestato espressamente la propria disponibilità ad utilizzare questi dati.

Da tale premessa deriva la “ratio legis”, per cui chiunque utilizzi cookie ha l’obbligo di informare l’utente sull’uso di questi e sul tipo di finalità che si intende perseguire tramite gli stessi. Il titolare di un sito web che vuole mettersi a norma per non rischiare le pesanti sanzioni previste dalla legge deve, prima di tutto analizzare i propri cookie per comprenderne usi e funzionalità. Da questa analisi, deriverà il tipo di informativa, banner, consenso che il titolare del sito dovrà utilizzare.

Da Agenda digitale

Focus on GPDR (Normativa protezione dei dati)

GPDR sta per “General data protection regulation”. L’acronimo nomina il nuovo regolamento dell’Unione sulla protezione dei dati – Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – che disciplina il trattamento dei dati personali* relativi alle persone nell’Unione europea, da parte di persone, società o organizzazioni. Le norme non si applicano ai dati trattati da un individuo per motivi strettamente personali o per attività svolte in casa, a condizione che non vi sia alcun legame con attività professionali o commerciali. Quando invece una persona utilizza i dati personali al di fuori della «sfera personale», ad esempio per attività socio-culturali o finanziarie, allora occorre rispettare la normativa sulla protezione dei dati.

*Sono dati personali:

  • nome e cognome;
  • indirizzo di casa;
  • indirizzo e-mail, come nome.cognome@azienda.com;
  • numero della carta d’identità;
  • dati sulla posizione.

Al contrario, ad esempio, non è considerato dato personale l’indirizzo e -mail info@azienda.com.

L’applicazione del regolamento sulla protezione dei dati non dipende dalle dimensioni dell’azienda/organizzazione, ma dalla natura delle sue attività. Le attività che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone, indipendentemente dal fatto che siano svolte da una PMI o da una società di capitali, determinano l’applicazione di norme più severe. Tuttavia, alcuni degli obblighi del GDPR potrebbero non applicarsi a tutte le PMI. Ad esempio, le aziende con meno di 250 dipendenti non devono tenere un registro delle loro attività di trattamento, a meno che il trattamento dei dati personali non sia un’attività regolare, costituisca una minaccia per i diritti e le libertà individuali o riguardi dati sensibili o casellari giudiziari. Analogamente, le PMI dovranno nominare un responsabile della protezione dei dati soltanto se il trattamento dei dati costituisce la loro attività principale e rappresenta una minaccia specifica per i diritti e le libertà individuali (come il controllo delle persone o il trattamento di dati sensibili o di casellari giudiziari), in particolare perché avviene su vasta scala.

Per approfondimenti puoi visitare il sito della Commissione e quello del Garante per la privacy di cui puoi leggere nel paragrafo successivo.

 

Ad esempio mostriamo la presentazione del modulo GPDR proposto da PrestaShop che trovi nella versione demo della piattaforma.

Focus on Garante privacy

Il punto di riferimento per la privacy in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali: un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.

I compiti del Garante sono definiti definiti dal decreto legislativo 196 del 2003 e da altre fonti normative nazionali e dell’Unione europea. Il Garante si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all’utilizzo delle informazioni personali. In particolare il Garante si occupa di:

  • controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento;
  • esaminare reclami;
  • vietare in tutto o in parte, ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l’interessato;
  • adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali;
  • segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo e al Parlamento la necessità di adottare provvedimenti normativi specifici in ambito economico e sociale;
  • partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
  • formulare pareri;
  • predisporre una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
  • partecipare alle attività dell’Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
  • curare l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle  misure di sicurezza dei dati;
  • coinvolgere i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

Sul sito del Garante puoi trovare i provvedimenti deliberati dal Garante per la protezione dei dati personali per sua diretta iniziativa o in riferimento a istanze, ricorsi, reclami, segnalazioni, richieste di pareri, presentate da cittadini, aziende, associazioni, enti etc.; il rimando ai principali riferimenti normativi, in ambito italiano ed internazionale, sul tema della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali. Un’ulteriore opportunità di approfondimento giuridico è offerta dall’area, in costante aggiornamento, dedicata alla giurisprudenza in materia di privacy.

Modello http vs https

Il protocollo HTTPS (HTTP Secure, “HTTP Sicuro”) è un protocollo di comunicazione creato nel 1994 per il web browser Netscape – e successivamente adottato da tutti gli altri – per rendere più sicuro lo scambio di informazioni tra due nodi del web. Tecnicamente non si tratta di un protocollo vero e proprio ma dell’applicazione del protocollo SSL/TLS in congiunzione al protocollo HTTP con lo scopo di prevenire attacchi del tipo “man-in-the-middle”, tipologia di attacco hacker nella quale una terza entità si inserisce nella linea di comunicazione tra client e server e intercetta tutti gli scambi informativi tra i due nodi. Da Fastweb
Shopify, sulla sicurezza dei suoi servizi dichiara: “Ogni negozio Shopify include un certificato SSL di 256 bit gratuito. Tutte le informazioni relative alle pagine, ai contenuti, alla carta di credito e alle transazioni sono protette allo stesso livello di sicurezza utilizzato dalle banche”.
Sicurezza dei dati - Caratteristiche di base

Le variabili che influiscono sui livelli di sicurezza di un sito e in particolare di un sito e-commerce sono molte, così come sono molte le minacce della rete: phishing, truffe, furto di identità, spam, sistemi concepiti per carpire, manipolando i sistemi informatici, notizie e dati personali con lo scopo di ottenere informazioni di accesso riservate alla gestione di conti bancari o postali e programmi concepiti per invadere, danneggiare, sottrarre o cancellare i dati. La sicurezza di un sistema può essere analizzata e descritta a partire da quattro caratteristiche fondamentali: riservatezza, integrità, autenticità e “non-ripudiabiltià”.

  • Riservatezza I dati e le informazioni memorizzate in un sistema o scambiate tra due entità devono essere protette da letture non autorizzate, ovvero devono risultare accessibili solo agli utenti che ne hanno diritto, in base alle policy definite nel sistema.
  • Integrità I dati e le informazioni memorizzate in un sistema o scambiate tra due entità devono essere protette da modifiche non autorizzate (alterazione, cancellazione o aggiunta).
  • Autenticità Chi riceve un messaggio deve poterne identificare con certezza la provenienza, ossia verificare l’identità dell’origine. Dal momento che le informazioni sul mittente previste dai protocolli di comunicazione sono di solito facilmente falsificabili, è in generale necessario adottare meccanismi aggiuntivi che raggiungono questo obiettivo.
  • Non ripudiabilità Chi genera un messaggio non deve poter negare successivamente di averlo generato, né deve poterne negare il contenuto. Allo stesso modo, chi riceve un messaggio non deve poter negare di averlo ricevuto, né deve poterne negare il contenuto.
Sicurezza dei dati - La catena

La catena della sicurezza di un sito e-commerce va analizzata nei suoi elementi costitutivi: l’utente, la rete Internet, la web farm. Eliminare del tutto i rischi è impossibile. Le piattaforme online di cui ti parleremo più avanti investono in questo settore continuamente adottando misure specifiche e offrono di default sistemi di sicurezza automatici*.  Tuttavia investire in sicurezza significa anche adottare strategie minime. A seguire abbiamo inserito 15 azioni che le imprese, dalle micro alle grandi, devono intraprendere per la loro sicurezza secondo le indicazioni del Centro di ricerca per la sicurezza informatica dell’Università La Sapienza di Roma.  Non si tratta di strategie specifiche per l’e-commerce, ma operazioni che se perseguite consentono di lavorare in sicurezza sempre. Per avere una visione più completa ti invitiamo a visionare il documento completo.

  1. Creare e mantenere aggiornato un inventariodei sistemi, dispositivi, software, servizi e applicazioni informatiche.
  2. Assicurarsi che i servizi web(social network, cloud, posta elettronica, ecc…)siano quelli strettamente necessari.
  3. Individuare le informazioni, i sistemi e i dati criticiper l’azienda.
  4. Nominare un referenteresponsabile per l’attività di gestione e protezione dei sistemi informatici.
  5. Assicurarsi di rispettare le normativein tema di cyber security applicabili per l’azienda.
  6. Dotare i dispositivi che lo consentono di software antivirusche deve essere regolarmente aggiornato.
  7. Assicurarsi che le password siano adeguatamente complesse e diverse per ogni account aziendale.
  8. Verificare che il personale disponga di utenze personali e che gli account non più utilizzati siano disattivati.
  9. Assicurarsi che ogni utente possa accedere solo alle informazioni e ai sistemi di cui necessita.
  10. Formare adeguatamente il personale sull’impiego sicuro degli strumenti aziendali.
  11. Far eseguire la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi da personale esperto.
  12. Eseguire periodicamente backup dei dati critici per l’azienda che vanno conservati in modo sicuro.
  13. Proteggere le reti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: firewall e altri sistemi anti-intrusione).
  14. Stabilire una procedura per mettere i sistemi in sicurezza da eseguire in caso di incidente informatico.
  15. Verificare periodicamente che tutti i software in uso siano aggiornati all’ultima versione.

Se conosci WordPress puoi fare riferimento a Siteground.

Sicurezza - Suggerimenti

E per concludere, a seguire, alcuni suggerimenti per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la privacy associati all’e-commerce.

  • Esamina le funzionalità e i servizi di sicurezza offerti dal servizio di hosting Web, al fornitore di servizi Internet.
  • Presta attenzione agli avvisi di sicurezza
  • Installa sempre gli aggiornamenti dei programmi e cerca spyware e virus.
  • Esegui regolarmente il backup di programmi e documenti.
  • Evita di conservare le informazioni della carta di credito dei clienti nei tuoi sistemi. Se si memorizzano le informazioni sui clienti assicurarsi che sia protetto dall’accesso da parte di terzi.
  • Sviluppa una politica sulla privacy. 

La politica dovrebbe indicare come verranno raccolte e utilizzate le informazioni e le procedure di sicurezza che verranno utilizzate per proteggere le informazioni dalla perdita, dal furto o dalla manomissione. Potresti pubblicare questa politica sul tuo sito web. A questo proposito ti invitiamo a documentarti sul nuovo codice sulla privacy, il cosiddetto GDPR- General Data Protection Regulation.

Agenda digitale

Potresti anche richiedere un sigillo privacy, che può aumentare la fiducia dei consumatori. Assicurati di disporre della tecnologia SSL Secure Socket Layer che crittografa tutte le informazioni riservate durante la trasmissione e l’autorizzazione delle transazioni.

SSL è la tecnologia più comunemente utilizzata per transazioni online sicure. SSL crittografa (o codifica) tutti i dati tra il server del negozio e il computer del cliente. Ciò rende molto difficile per le terze parti decodificare qualsiasi informazione scambiata, come i numeri delle carte di credito.

Puoi ottenere facilmente un certificato SSL che dimostra che tutti i dati personali inviati al tuo sito saranno crittografati direttamente dalla società di hosting.

Assicurati di disporre di funzioni di sicurezza appropriate per l’archiviazione delle informazioni. (Ad esempio, una scheda PCI (periferica di interconnessione dei componenti: hardware) viene spesso aggiunta per la protezione. Un altro approccio è SET (Secure Electronic Transaction) che è stato sviluppato da Visa e MasterCard. Con questo approccio, le informazioni sensibili non sono viste dall’azienda e non sono archiviate sul sito Web della società. I firewall dovrebbero essere utilizzati per proteggere la rete e i computer da virus e hacker informatici. 

Puoi inoltre prendere in considerazione eventuali servizi avanzati di protezione dalle frodi forniti attraverso i provider di gateway (ad esempio filtri anti-frode per ricercare attività sospette).

Questo progetto è finanziato con il supporto della Commissione europea. La pubblicazione riflette il punto di vista esclusivo degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per gli usi delle informazioni ivi contenute.
Per informazioni, domande e approfondimenti: info@bluebook.it